Onorevoli Deputati! - Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, prevede che durante la circolazione gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. L'obbligo decorre per i veicoli di nuova immatricolazione dal 1o aprile 2005, mentre per i veicoli già in circolazione dal 1o gennaio 2007.
      Il presente decreto si rende necessario per consentire una proroga tecnica, finalizzata a concedere il tempo strettamente necessario per permettere l'installazione dei dispositivi di cui trattasi sui veicoli immatricolati prima del 1o aprile 2005. L'intervento riveste carattere di particolare urgenza, in quanto l'obbligo di applicazione delle strisce retroriflettenti, vigente dal 1o gennaio 2007, sta comportando (anche per difficoltà di approvvigionamento) notevoli inconvenienti per le imprese, non solo per le sanzioni irrogate dalla Polizia stradale in sede di controlli ordinari, ma soprattutto per l'impossibilità di superare positivamente la revisione periodica cui i veicoli devono essere sottoposti presso la motorizzazione civile.
      La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato; non si redige pertanto la relazione tecnica.